Le vendite transfrontaliere e la TPD

2021-10-04T16:40:28+02:00 Luglio 26th, 2021|Autorità, Normative|0 Commenti
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Le vendite transfrontaliere dei prodotti da vaping sono regolamentate dall’articolo 20 Comma 6 della TPD e, soprattutto, dalla trasposizione nazionale della normativa. Non tutti gli Stati Membri hanno quindi la stessa posizione in materia. Scopriamone di più.

Cosa sono le vendite transfrontaliere

La stessa TPD, nell’ Art. 2(34), definisce le «vendite a distanza transfrontaliere» come vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell’ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro.
La definizione quindi non si riferisce alle vendite B2B ma al commercio al dettaglio.

Cosa dice la TPD sulle vendite transfrontaliere

L’ Art. 18 della TPD regolamenta le vendite transfrontaliere di prodotti del tabacco definendo che gli Stati membri possono vietare le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco ai consumatori.
L’ Art. 20 specifica che l’articolo 18 della TPD si applica alle vendite a distanza transfrontaliere di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica.

Come gli Stati membri regolano le vendite transfrontaliere

Gli Stati membri europei non hanno acquisito una posizione omogenea verso le vendite transfrontaliere delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica: se infatti diversi Stati le vietano, molti altri le consentono secondo le indicazioni descritte in regolamenti nazionali. Tali indicazioni richiedono spesso una registrazione da effettuarsi presso le Autorità competenti con modalità specifiche. Contattaci per saperne di più!