Corea del Sud: nuove regole su e-liquid e aromi

2026-03-11T12:10:55+01:00 Marzo 11th, 2026|Autorità, Mondo, Normative|

La Corea del Sud cambierà le regole sui prodotti a base di nicotina: dal 24 aprile 2026, con la revisione del Tobacco Business Act da parte del Ministero della Salute e del Welfare, tutti i prodotti contenenti nicotina (anche sintetica) verranno riclassificati come “tabacco”. L’obiettivo dichiarato è chiudere una “scappatoia” che aveva permesso vendite e promozione poco regolamentate di sigarette elettroniche e liquidi da vaping, soprattutto con nicotina sintetica. Con questa riclassificazione, i liquidi per sigarette elettroniche entreranno per la prima volta pienamente in un regime “tipo tabacco”, con applicazione delle regole del National Health Promotion Act: avvertenze sanitarie obbligatorie, limiti severi alla pubblicità e divieto di etichette che richiamano aromi. Il giro di vite riguarda anche la vendita tramite distributori automatici: potranno essere usati solo da rivenditori autorizzati, con sistemi di verifica dell’età e collocati esclusivamente in aree controllate (ad esempio sale fumatori o zone “adults only”). Le violazioni (pubblicità impropria, avvertenze mancanti, posizionamento non conforme dei distributori) possono portare a multe fino a 10 milioni di won (5877,88 €) o fino a 1 anno di carcere. Inoltre, l’uso di tutti i prodotti del tabacco, incluse quindi le sigarette elettroniche, sarà vietato nelle aree “non fumatori” già designate, con sanzioni fino a 100.000 won (58,78 €). Il Ministero ha annunciato ispezioni a partire da fine aprile per far rispettare le nuove regole. La scelta del governo è giustificata dalla crescita dell’interesse dei giovani per il vaping e dalla diffusione di vending machine non presidiati e spesso privi di sistemi di verifica dell’età adeguati.

Norvegia: stop alle vendite transfrontaliere online di prodotti con nicotina

2026-03-11T12:08:37+01:00 Marzo 11th, 2026|Autorità, Mondo, Normative|

Dal 1° gennaio 2026 la Norvegia vieta ai privati di acquistare dall’estero, tramite vendite online, prodotti del tabacco (le cosiddette vendite transfrontaliere). L’Agenzia delle Dogane norvegesi (Tolletaten) si riserva il diritto di trattenere, confiscare e distruggere la merce importata in violazione del divieto, senza alcun rimborso. Con riferimento al vaping, il divieto comprende: le sigarette elettroniche e i liquidi contenenti nicotina; le sigarette elettroniche e i liquidi senza nicotina con aromi caratterizzanti. La normativa prevede tuttavia alcune eccezioni: è consentita l’importazione di sigarette elettroniche e liquidi senza nicotina con aroma tabacco; è prevista una deroga molto specifica per i prodotti con nicotina: un privato può importare sigarette elettroniche e liquidi contenenti nicotina per uso personale come supporto alla cessazione del fumo, solo se i prodotti rispettano i requisiti della normativa sui medicinali. Rientrano nel divieto anche le nicotine pouches. Restano invece importabili le pouches senza tabacco e senza nicotina.

Messico: stretta sui vape in dogana: scatta il divieto di importazione

2026-03-11T12:03:05+01:00 Marzo 11th, 2026|Autorità, Mondo, Normative|

Dal 16 gennaio 2026 il governo messicano ha pubblicato nel Diario Oficial de la Federación (DOF) una riforma presentata come misura di “salute pubblica” che rafforza in modo significativo il quadro sanzionatorio relativo ai prodotti da vaping. Le disposizioni sono entrate in vigore nei giorni immediatamente successivi la pubblicazione della riforma e hanno dato avvio a misure di applicazione con effetti concreti anche per gli stranieri.Il punto centrale della riforma è l’approccio di filiera: non si tratta soltanto di limitare la vendita al dettaglio, ma di colpire le attività commerciali connesse ai prodotti da vaping, includendo anche i cosiddetti “sistemi elettronici analoghi”, ad ogni livello (produzione, distribuzione, commercializzazione, importazione e attività connesse)Per i viaggiatori, portare una sigaretta elettronica in valigia può trasformarsi in un problema. Fonti di stampa riportano che, in caso di controllo, i dispositivi possono essere confiscati e che sono previste sanzioni economiche molto elevate; nell’ipotesi si sospetti di casi collegati a ipotesi di distribuzione, potrebbero essere previste anche pene detentive fino a otto anni.È utile evidenziare anche l’impostazione politica della riforma: nello stesso impianto normativo, i prodotti da vaping vengono richiamati accanto a sostanze tossiche, precursori chimici e droghe sintetiche non autorizzate (incluso il fentanyl), collocando così il vaping nello stesso perimetro di “rischio” in chiave di policy.

CINA: nuove regole per le nicotine pouches, ora sotto il monopolio del tabacco

2026-01-15T12:11:54+01:00 Gennaio 15th, 2026|Autorità, Mondo, Normative|

La Cina ha recentemente introdotto il primo quadro regolatorio ufficiale per il mercato delle nicotine pouches e, più in generale, per i prodotti orali a base di nicotina con un provvedimento datato 6 gennaio 2025 (pubblicato il 9 gennaio 2026); le nuove regole sono entrate in vigore subito, ponendo fine ad un vuoto regolatorio di lunga durata. La STMA (Agenzia dei Monopoli Cinese) definisce i “prodotti senza fumo” come quelli consumati per via orale, nasale o tramite uso esterno, senza combustione. In questa definizione rientrano in modo esplicito pouches, snus, tabacco da masticare, ma anche strisce orali e cerotti alla nicotina. La svolta più importante è l’inquadramento dei prodotti senza fumo: tali prodotti vengono considerati ora come sigarette o tabacco trinciato, entrando quindi nel rigido sistema del monopolio del tabacco, che prevede controlli più rigidi su produzione, marchi e distribuzione. Inoltre, la STMA li colloca in una categoria industriale “ristretta”, dove investimenti e capacità produttiva possono essere soggetti ad approvazione.

AZERBAIGIAN – Nuove regole annunciate e giro di vite sulle e-cig

2026-01-15T12:09:52+01:00 Gennaio 15th, 2026|Autorità, Mondo, Normative|

L’Azerbaigian ha annunciato l’intenzione di introdurre una nuova normativa sulle sigarette elettroniche, con l’obiettivo di rafforzare i meccanismi di controllo e definire un nuovo sistema sanzionatorio. Le modalità applicative (inclusi importi delle multe e strumenti di enforcement) saranno stabilite tramite atti normativi secondari successivi all’adozione della legge. La motivazione principale dichiarata riguarda la tutela dei minori e il contenimento dell’uso di questa tipologia di prodotti tra i giovani, facendo riferimento a dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che indicano un utilizzo delle sigarette elettroniche  significativamente più elevato tra i minori rispetto agli adulti. La proposta mira inoltre a introdurre una classificazione più chiara e distinta tra tabacco tradizionale, prodotti a tabacco riscaldato e sigarette elettroniche, in linea con pratiche regolatorie adottate a livello internazionale. Il segnale regolatorio è orientato verso un irrigidimento del quadro per il segmento e-cig. Diventa pertanto cruciale monitorare i provvedimenti attuativi che definiranno in concreto portata, obblighi e modalità di applicazione delle misure.

BANGLADESH – Divieto totale su vaping e “prodotti emergenti”

2026-01-15T12:08:15+01:00 Gennaio 15th, 2026|Autorità, Mondo, Normative|

Il 30 dicembre 2025 il Bangladesh ha adottato la Smoking and Tobacco Products Use (Control) (Amendment) Ordinance, 2025 che introduce un divieto completo di produzione, import/export, stoccaggio, vendita ed uso di sigarette elettroniche e categorie assimilabili, con un impatto immediato su tutta la rete. Sono previste sanzioni severe, fino a 6 mesi di reclusione e/o multe fino a Tk 500.000 (circa € 3.506,55). La definizione di “tobacco products” viene estesa includendo anche le nicotine pouches. In sintesi, il paese si posiziona su una linea di proibizione, con rischio sanzionatorio elevato per operatori e consumatori.

Riforma della tassazione dei prodotti del tabacco in UE

2026-01-07T10:10:41+01:00 Novembre 20th, 2025|Autorità, Mondo, Normative|

Riforma della tassazione dei prodotti del tabacco in UE: cosa cambia (davvero) per aziende e mercato Se approvata, la nuova direttiva sulle accise inizierà ad applicarsi dal 2028, alzando i minimi europei e includendo anche i “nuovi” prodotti nicotinici. Ecco una guida pratica — pensata per produttori, importatori, distributori e retailer — per capire la proposta della Commissione (luglio 2025) e prepararsi per tempo. Percorso storico Il 9 dicembre 2024, 16 Stati membri hanno chiesto di modernizzare la TTD includendo i nuovi prodotti. Nel maggio 2025 una successiva lettera, firmata da 15 Paesi, ha sollecitato la Commissione a presentare senza ulteriori ritardi la proposta di revisione. Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha quindi presentato la proposta di rifusione della Tobacco Taxation Directive (TTD). La proposta amplia il perimetro della direttiva includendo anche sigarette elettroniche e nicotine pouches, introducendo aliquote minime per questi prodotti. Restano comunque le preoccupazioni di alcuni Stati e delle diverse filiere relativamente al possibile impatto su industrie locali, inflazione e contrabbando. La Direttiva 2011/64/UE (TTD) ha armonizzato struttura e minimi di accisa su sigarette e tabacchi da fumo, ma non copre adeguatamente e-cigarette, tabacco riscaldato e nicotine pouches. La Commissione, nel solco dell’EU Beating Cancer Plan, ha proposto nel 2025 una revisione profonda con entrata in vigore prevista dal 2028. Perché la necessita revisione Divergenze tra Stati: ampi gap di tassazione alimentano shopping transfrontaliero e distorsioni di mercato. Nuovi prodotti senza cornice comune: trattamenti fiscali disallineati per e-liquid, heated tobacco, pouches. Obiettivo salute pubblica: prezzi più alti dovrebbero portare ad un consumo più basso, soprattutto tra i giovani. I pilastri della proposta 2025 Estensione dell’ambito All’interno della [...]

Nuovo Regolamento imballaggi (PPWR)

2026-01-07T10:05:40+01:00 Ottobre 28th, 2025|Autorità, Mondo, Normative|

L'11 febbraio 2025 è entrato in vigore il REGOLAMENTO (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, noto come PPWR, concernente gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il PPWR mira a ridurre la quantità di imballaggi superflui, promuovere il riutilizzo e il riciclo, e diminuire l'uso di materie prime vergini. Il suo ambito di applicazione è ampio, coprendo tutti gli imballaggi (indipendentemente dal materiale o dal settore), i relativi rifiuti e tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, intervenendo sull'intero ciclo di vita dell'imballaggio, dalla progettazione alla gestione del fine vita. Le misure introdotte hanno l'obiettivo di conseguire, entro il 2030, una significativa riduzione delle emissioni climalteranti, del consumo idrico e degli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute. In particolare, il PPWR stabilisce che: Tutti gli imballaggi dovranno essere riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. Gli imballaggi eccessivi e non necessari dovranno essere ridotti. Il contenuto di materiale riciclato negli imballaggi dovrà essere aumentato. Le sostanze pericolose e nocive negli imballaggi dovranno essere gradualmente eliminate. Scadenze rilevanti 12 agosto 2026: a partire da questa data, gli imballaggi potranno essere immessi sul mercato dell'UE solo se conformi al PPWR. Gli stock già immessi prima di tale data rimarranno vendibili. 12 agosto 2028: abrogazione dei sistemi attuali di etichettatura ambientale basati sulla Decisione Ce 129/97 come in Italia, Francia, Spagna, Bulgaria e l'introduzione delle nuove regole attuative del PPWR. Le implicazioni per le aziende sono considerevoli, richiedendo una revisione della progettazione degli imballaggi e un'accurata gestione dei flussi di materiali per attestare la riciclabilità, il contenuto riciclato e, dove applicabile, il riutilizzo. Diventa inoltre strategico pianificare [...]

Etichettatura ambientale e Responsabilità estesa del produttore 2

2026-01-07T10:05:49+01:00 Ottobre 23rd, 2025|Autorità, Mondo, Normative|

Continua la serie di approfondimenti sulle Direttive quadro sui rifiuti (Dir. 2008/98/CE, modificata dalla Dir. 2018/851) e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (Dir. 94/62/CE modificata dalla Dir. 2018/852). Queste due direttive creano un quadro regolatorio stringente che obbliga produttori e distributori a conformarsi per operare nel mercato europeo. La Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per gli imballaggi in Europa è un sistema giuridico che trasferisce ai produttori, importatori e distributori l’onere della gestione del fine vita degli imballaggi. Non si tratta solo di un obbligo economico, ma di una vera e propria responsabilità ambientale, che mira a rendere chi immette imballaggi sul mercato direttamente coinvolto nella riduzione del loro impatto ambientale. In pratica, le imprese devono finanziare e organizzare attività come: raccolta dei rifiuti di imballaggio trasporto verso gli impianti di trattamento riciclo e recupero smaltimento finale Nella maggior parte dei Paesi europei, i produttori adempiono a tali obblighi aderendo a consorzi o organizzazioni collettive riconosciute. Queste entità centralizzano la gestione della filiera del recupero, garantendo che le imprese rispettino le normative nazionali. Per i venditori attivi al di fuori del proprio mercato nazionale è quasi sempre prevista la nomina di un rappresentante autorizzato locale, che agisca come referente verso le autorità del paese in cui vengono immessi i prodotti imballati e garantisca la conformità normativa. Attualmente, in Europa, l’EPR è gestita in maniera frammentata a livello nazionale, sia in termini di tariffe che di obblighi. A partire dall’Agosto 2026, però, con l’entrata in vigore del Packaging and Packaging Waste Regulation -PPWR-, è prevista la progressiva armonizzazione dei regimi EPR tra gli Stati membri, dei criteri per il calcolo dei contributi [...]

Etichettatura ambientale e Responsabilità estesa del produttore 1

2026-01-07T10:05:54+01:00 Settembre 24th, 2025|Autorità, Mondo, Normative|

La tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse sono ormai pilastri imprescindibili delle politiche europee. Per affrontare sfide come l’aumento dei rifiuti, lo spreco di materiali e gli impatti legati all’uso degli imballaggi, l’Unione Europea ha sviluppato nel tempo un quadro normativo coerente, che mira a favorire la transizione verso un’economia circolare. In questo contesto, due direttive assumono un ruolo centrale: la Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE, modificata dalla 2018/851)e la Direttiva sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (94/62/CE modificata dalla Direttiva (UE) 2018/852). La prima rafforza la gerarchia dei rifiuti e la responsabilità del produttore; la seconda promuove la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, favorendone riciclo e riutilizzo. Queste Direttive concorrono in modo sinergico all’obiettivo europeo di un’economia circolare, in cui gli imballaggi sono progettati, prodotti, distribuiti e smaltiti in modo sostenibile. Queste direttive sono di interesse per produttori e distributori perché introducono obblighi vincolanti in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti, cui è necessario conformarsi per operare sul mercato europeo. In questo primo articolo ci concentreremo sul tema dell’etichettatura ambientale, come disciplinata dalla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, mentre nel prossimo articolo approfondiremo il principio di responsabilità del produttore. Per etichettatura ambientale si intende l’insieme delle informazioni riportate sull’imballaggio di un prodotto che servono a identificare i materiali di cui è composto e a indicare al consumatore le corrette modalità di raccolta e smaltimento. In altre parole, è uno strumento obbligatorio che consente di rendere trasparente la destinazione finale degli imballaggi, facilitando la raccolta differenziata e assicurando la conformità alle prescrizioni di legge. Attualmente, in Europa, non esiste  ancora una disciplina armonizzata a livello [...]