Imprese e istituzioni: un adeguamento ancora in corso
È trascorso un mese dall’avvio dell’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Dal 12 agosto 2026 il nuovo quadro normativo europeo è generalmente applicabile, ma la sua attuazione segue un calendario progressivo: alcuni obblighi sono già operativi, mentre altri entreranno in applicazione nei prossimi anni o richiedono ancora l’adozione delle relative disposizioni tecniche.
Sebbene non siano ancora disponibili dati istituzionali sul livello di conformità raggiunto, le indagini condotte da soggetti privati descrivono una situazione ancora in evoluzione. Le ricerche di mercato svolte mostrano che gran parte delle imprese intervistate ha iniziato a mappare gli imballaggi interessati e a richiedere la documentazione necessaria ai propri fornitori, ma il livello complessivo di preparazione appare ancora limitato e sono pochissime le aziende che ritengono di aver completato il percorso di adeguamento.
Anche sul piano istituzionale il percorso non è concluso. Alla fine di agosto soltanto due Stati membri risultavano aver completato l’adeguamento nazionale, mentre il tracker di EUROPEN sullo stato del PPWR indicava come adottati appena 5 dei 30 atti di normativa secondaria previsti dal regolamento.
Il PPWR è dunque applicabile, ma imprese, autorità nazionali e istituzioni europee stanno ancora predisponendo una parte significativa degli strumenti necessari alla piena operatività del complesso sistema di obblighi.
I primi obblighi operativi del PPWR
A partire dal 12 agosto prima di immettere un imballaggio in un mercato dell’Unione Europea, i fabbricanti devono assicurarsi di aver ottemperato ai requisiti PPWR già applicabili alla specifica tipologia di imballaggio. Prima dell’immissione sul mercato, il fabbricante deve inoltre:
- svolgere la valutazione di conformità;
- predisporre la documentazione tecnica e la relativa Dichiarazione UE di conformità;
- assicurare che l’imballaggio sia identificabile e tracciabile mediante l’indicazione del tipo, del lotto, del numero di serie o di un altro elemento idoneo;
- indicare sull’imballaggio il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, nonché i recapiti postali e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione;
- adottare procedure adeguate a garantire il mantenimento della conformità nella produzione in serie.
Ai sensi dell’art. 3, par. 1, punto 13, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato. È considerato fabbricante anche chi fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale, anche quando la produzione materiale è affidata a un soggetto terzo. Il Regolamento prevede una specifica eccezione per alcune microimprese, alle condizioni stabilite dalla medesima disposizione.
Tra le disposizioni sostanziali già applicabili rientra la restrizione dei PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti: dal 12 agosto 2026 tali imballaggi non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 5, del PPWR.
Qualora un imballaggio immesso sul mercato non risulti conforme, il fabbricante è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure correttive, fino al ritiro o al richiamo del prodotto, ove necessario.
La documentazione di conformità deve essere conservata per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili.
Verso il 2030: i prossimi obblighi del PPWR
Non tutti i nuovi requisiti ambientali introdotti dal PPWR sono già applicabili. Gli obblighi relativi, tra l’altro, alla riciclabilità, al contenuto minimo di plastica riciclata, alla minimizzazione degli imballaggi e ad alcune limitazioni e prescrizioni di riutilizzo entreranno progressivamente in applicazione nei prossimi anni, in molti casi a partire dal 2030.
Si raccomanda alle aziende di verificare che ogni imballaggio immesso sul mercato dal 12 agosto 2026, relativamente agli obblighi già applicabili, sia correttamente documentato, identificato e conforme, pianificando poi contestualmente gli adeguamenti necessari per le successive scadenze del PPWR.
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