Il regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, è entrato in vigore il 17 agosto 2023, dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 luglio 2023.
La maggior parte delle disposizioni si applicano dal 18 febbraio 2024, con alcune eccezioni per articoli specifici che entreranno in vigore con tempistiche diverse, interessando la filiera delle batterie nei prossimi anni.
A partire dal 18 agosto 2025, le batterie portatili possono essere immesse sul mercato o messe in servizio solo se soddisfano i seguenti requisiti:
- Simbolo di raccolta differenziata delle batterie
Tutte le batterie devono essere contrassegnate con il simbolo per la raccolta differenziata specifico per le batterie. - Contenuto di metalli pesanti
Se le batterie contengono più dello 0,002% di cadmio o più dello 0,004%, queste devono essere contrassegnate con il simbolo chimico del metallo. - Batterie incorporate
Tutti i dispositivi elettronici contenenti una batteria devono riportare sulla confezione sia il simbolo per la raccolta differenziata dei RAEE (bidone barrato con barra nera sottostante) sia il simbolo del bidone barrato per la raccolta differenziata delle batterie. - Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
I produttori di batterie devono effettuare una valutazione di conformità e compilare una Dichiarazione di Conformità, come stabilito dagli allegati del Regolamento (UE) 1542/23, al fine di ottenere la marcatura CE. La marcatura CE deve essere apposta sulla batteria in maniera leggibile, visibile e indelebile. Nel caso in cui ciò non sia fattibile o giustificabile data la natura della batteria, la marcatura andrà apposta sull’imballaggio e sui documenti annessi. - Dovere di diligenza
Gli operatori economici che immettono batterie sul mercato devono rispettare gli obblighi di diligenza, che devono essere verificati e sottoposti a audit periodici da un organismo notificato. La documentazione attestante tale rispetto deve essere conservata per 10 anni dall’immissione sul mercato delle batterie.
A partire dal 18 agosto 2026
Le etichette di ogni tipo di batteria devono includere tutte le informazioni necessarie per identificare il produttore e la batteria stessa. Devono altresì specificare le caratteristiche fisico-chimiche, l’eventuale presenza di sostanze critiche o pericolose e l’agente estinguente da utilizzare in situazioni di emergenza. Inoltre, tutte le batterie portatili non ricaricabili devono riportare sull’etichetta la dicitura “non ricaricabile”.
A partire dal 18 febbraio 2027
- QR code
Tutte le batterie devono essere contrassegnate con un codice QR, stampato sulle batterie o sull’imballaggio, che fornisca l’accesso agli elementi obbligatori di etichettatura, alla dichiarazione di conformità, alle strategie di dovere di diligenza e di gestione delle batterie esauste.
- Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili
Chiunque immetta sul mercato prodotti con batterie portatili deve garantire che le batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall’utente finale in qualsiasi momento durante il ciclo di vita del prodotto utilizzando utensili disponibili in commercio e senza la necessità di utensili speciali.
A partire dal 18 agosto 2028
Le batterie portatili di uso generale, escluse le pile a bottone, devono soddisfare i valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durata che saranno stabiliti dalla Commissione Europea entro il 18 agosto 2027.
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