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I ‘Mix & Vape’ in Europa
I ‘Mix & Vape’ (o ‘Shake & Vape’, ‘Mix Series’, ‘Shake & Shake’) vengono oggi comunemente identificati come prodotti che si costituiscono e si svapano dopo miscelazione di basi contenenti nicotina e aromi senza nicotina.
Gli Stati Membri non hanno una posizione omogenea in merito a questo argomento.
Alcuni Stati vietano la vendita di tale tipologia di prodotti, altri invece la reputano legale, altri, ad oggi, non si sono ancora pronunciati a riguardo.
Di seguito sono riportate le informazioni fornite dalle autorità competenti dei vari Paesi.
Vengono ricordati inoltre, laddove previsti, alcuni requisiti importanti previsti dagli Stati Membri, quali la notifica anche per e-liquids senza nicotina, e il pagamento di accisa.
La vendita di ‘Mix & Vape’ è vietata nei seguenti Stati Membri:

| Stato Membro | Informazioni aggiuntive sulla vendita di e-liquids: | |
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Belgio | Non è previsto al momento il pagamento di accisa sugli e-liquids. |
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Grecia | È previsto il pagamento di un’accisa (0.10 €/ml) sugli e-liquids. |
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Spagna | Non è previsto il pagamento di accisa sugli e-liquids. |
La vendita di ‘Mix & Vape’ è permessa nei seguenti Stati Membri:

| Stato Membro | Informazioni aggiuntive sulla vendita di e-liquids: | |
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Cipro | È previsto il pagamento di un’accisa (0.12 €/ml) sugli e-liquids con e senza nicotina. |
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Danimarca | Non è previsto il pagamento di accisa sugli e-liquids. |
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Estonia | È prevista la notifica anche degli e-liquids senza nicotina. Inoltre a partire da Luglio 2019 l’uso di fragranze ed aromi, ad eccezione di quelli al gusto di tabacco, sarà vietato in tutti gli e-liquids per sigaretta elettronica. È previsto il pagamento di un’accisa (0.20 €/ml) per e-liquids con e senza nicotina. |
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Finlandia | È previsto il pagamento di un’accisa (0.30 €/ml). Inoltre negli e-liquids con nicotina sono vietati tutti gli aromi caratterizzanti ad eccezione del tabacco. |
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Irlanda | Non è previsto il pagamento di accisa sugli e-liquids. |
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Italia | È previsto il pagamento di un’accisa pari a 0,082074 €/ml per gli e-liquids con nicotina e pari 0,041037 €/ml per gli e-liquids a zero nicotina. |
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Lettonia | È previsto il pagamento di un’accisa (0.01 €/ml liquido di ricarica + 0.005 €/mg nicotina). |
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Lituania | Non è previsto il pagamento di accisa sugli e-liquids. |
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Lussemburgo | È prevista la notifica anche degli e-liquids senza nicotina. |
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Regno Unito | Non è previsto il pagamento di accisa sugli e-liquids. |
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Repubblica Ceca | È prevista la notifica anche degli e-liquids senza nicotina; non è previsto il pagamento di accisa. |
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Ungheria | È previsto il pagamento di un’accisa (0.20 €/ml). L’autorità sta discutendo il potenziale divieto di varie categorie di aromi. |
I restanti Stati Membri non hanno ancora comunicato la loro posizione ufficiale.
Si ricorda inoltre che:
- in accordo alla TPD-II, la vendita di prodotti ‘Mix & Vape’ non deve essere vantaggiosa a livello economico per il consumatore, o essere oggetto di promozioni e sconti;
- la TPD-II vieta le comunicazioni commerciali aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere gli e-liquids con nicotina ed e-cigs. Suggeriamo di dedicare particolare attenzione anche agli elementi utilizzati nell’etichettatura dei liquidi senza nicotina per non incentivare indirettamente il consumo dei prodotti con nicotina;
- gli e-liquids con e senza nicotina (venduti singolarmente o in bundle) devono essere etichettati ed imballati correttamente secondo TPD-II 14/2014 (e-liquids con nicotina), Reg. CLP 1272/2008 (e-liquids con e senza nicotina se pericolosi), Codice del Consumo (e-liquids con e senza nicotina) ed eventuali requisiti locali.














