Gli Zero Nic in UE
All’interno dell’Unione Europea, i liquidi a zero nicotina devono sottostare alla Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti e al Regolamento CLP.
Inoltre in alcuni Stati Membri, i liquidi a zero sono regolamentati anche dalla TPD.
Vediamo insieme cosa implica.
Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti e Regolamento CLP

I liquidi a zero, in ogni Stato Membro dell’Unione Europea, devono essere conformi al Direttiva relativa alla Sicurezza Generale dei prodotti (in Italia trasposta con il Codice del Consumo) e al Regolamento CLP; ciò significa che devono rispettare precisi requisiti:
- in qualità di miscele chimiche, anche per i liquidi a zero deve essere valutata la pericolosità secondo i criteri CLP, in base alla quale saranno identificati gli elementi da inserire in etichetta (e.g. pittogramma, frase di pericolo, etc). Se classificati pericolosi, i liquidi a zero necessitano di una SDS (Scheda Dati di Sicurezza);
- il CLP impone inoltre l’obbligo di registrare le miscele pericolose presso gli archivi nazionali dedicati;
- la Direttiva relativa alla Sicurezza Generale dei Prodotti impone l’inserimento in etichetta della corretta e pertinente identificazione/denominazione del prodotto, unitamente alle istruzioni di utilizzo.
Liquidi a zero & TPD

In alcuni Stati Membri i liquidi a zero nicotina sono stati regolamentati dalla TPD.
In questi casi, unitamente agli obblighi imposti dalla Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti e dal Regolamento CLP, tutti i requisiti previsti dalla TPD devono essere applicati anche ai liquidi a zero nicotina;
tra i principali, ricordiamo:
- notifica;
- comunicazione dei volumi di vendita;
- volume dei contenitori di refill ≤10ml;
- volume delle cartucce o dei tank ≤2ml;
- requisiti di packaging ed etichettatura;
- restrizioni sul marketing e sulle vendite trans-frontaliere.
Stati Membri che pongono i liquidi a zero nic sotto TPD
| Stato Membro | Notifica | Volumi di vendita | Tassa di Notifica per prodotto | Tassa Annuale per prodotto | Accisa |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Obbligatoria | 31 Maggio | No | 0,40 €/10 ml | Richiesta inoltrata all’Autorità competente |
| Estonia | Obbligatoria | 1 Luglio | No | No | 0,20 €/ml |
| Germania | Volontaria | 30 Giugno | No | No | No |
| Grecia | Obbligatoria | 30 Marzo | 50 € | Richiesta inoltrata all’Autorità competente | Richiesta inoltrata all’Autorità competente |
| Lussemburgo | Obbligatoria | 31 Marzo | 5.000 € | Richiesta inoltrata all’Autorità competente | No |
| Paesi Bassi | Obbligatoria | 15 Giugno | 44,85 € | Richiesta inoltrata all’Autorità competente | Richiesta inoltrata all’Autorità competente |
| Repubblica Ceca | Obbligatoria | 31 Maggio | No | No | No |
| Ungheria | Obbligatoria solo per e-cig disposable | 1 Marzo | circa 1.500 € | circa 1.500 € | Richiesta inoltrata all’Autorità competente |
| Stati Membri |
|---|
| Austria
Notifica: Obbligatoria |
| Estonia
Notifica: Obbligatoria |
| Germania
Notifica: Volontaria |
| Grecia
Notifica: Obbligatoria |
| Lussemburgo
Notifica: Obbligatoria |
| Paesi Bassi
Notifica: Obbligatoria |
| Repubblica Ceca
Notifica: Obbligatoria |
| Ungheria
Notifica: Obbligatoria |
Nei rimanenti Stati Membri, i liquidi a zero nicotina non ricadono nel quadro della TPD, ma devono sottostare ai requisiti del Codice del Consumo nazionale e al Regolamento CLP.
Alcuni di questi Stati, applicano però condizioni particolari:
- Cipro applica agli zero nic un’accisa di 0,12 €/ml;
- l’Italia applica agli zero nic un’accisa di 0,040032 €/ml e richiede il codice PLI rilasciato da AAMS.
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